Art. 6
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494
In vigore dal 1 nov 1962
(Titolo e modalità di valutazione)
L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla Commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.
Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494#art-6