Art. 3
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494
In vigore dal 1 nov 1962
(Attribuzioni del personale di sorveglianza)
Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione.
Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494#art-3