Art. 3

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494

In vigore dal 1 nov 1962
(Attribuzioni del personale di sorveglianza) Il personale di cui alla tabella B annessa alla presente legge attende ai compiti di vigilanza negli istituti di rieducazione. Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate altre mansioni esecutive nei centri di rieducazione e negli istituti o servizi da essi dipendenti.
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