Art. 4
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494
In vigore dal 1 nov 1962
(Attribuzioni dei censori dirigenti di prima classe
e dei censori dirigenti di seconda classe)
I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe coadiuvano i funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena nella direzione degli istituti di rieducazione per minorenni, assolvendo i compiti volta per volta loro affidati, e li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.
I censori dirigenti di prima classe e i censori dirigenti di seconda classe possono altresì essere preposti alla direzione degli istituti di rieducazione per minorenni in sostituzione del personale della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e di pena.
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