Art. 2
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494
In vigore dal 1 nov 1962
(Attribuzioni del personale di rieducazione)
Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti negli istituti di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti da gli articoli seguenti.
Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato.
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