Art. 10

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494

In vigore dal 1 nov 1962
(Obbligo di pernottamento e mensa) Per il personale del ruolo di rieducazione che riveste le qualifiche di educatore aggiunto e di educatore qualora sia incaricato della diretta assistenza rieducativa dei minori, può essere disposto il pernottamento in istituto e la convivenza a mensa coi minori medesimi. Nel caso suddetto tali impiegati godono di alloggio e di vitto gratuiti. Per gli educatori aggiunti che seguono corsi di perfezionamento può essere disposto il pernottamento nei locali a ciò destinati e la partecipazione alla mensa comune. L'alloggio è gratuito.
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