Art. 13

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494

In vigore dal 1 nov 1962
(Norme transitorie) I censori aggiunti, gli istitutori e gli istitutori aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero nominati o promossi a seguito di concorso o di scrutinio in corso di espletamento alla data predetta, assumono rispettivamente, anche se in soprannumero, le qualifiche di primo educatore, educatore ed educatore aggiunto. I censori che abbiano maturato un'anzianità di cinque anni nella qualifica, e che consegnano la promozione a censore dirigente di seconda classe nel primo scrutinio per merito comparativo espletato dopo la entrata in vigore della presente legge, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a censore dirigente di prima classe quando abbiano maturato diciotto mesi di anzianità nella qualifica. Gli aiutanti di seconda classe e gli aiutanti aggiunti, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupano posti eccedenti l'organico fissato con la tabella B annessa alla presente legge, sono mantenuti, anche se in soprannumero, nelle rispettive qualifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo