Art. 11
LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1494
In vigore dal 1 nov 1962
(Assegnazione di alloggi)
Salva l'applicazione del primo comma dell'articolo 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, al personale del ruolo di rieducazione, con qualifica non inferiore a quella di primo educatore, o comunque stabilmente investito delle funzioni di tale qualifica o di altra superiore, può essere concesso alloggio gratuito nell'interno dell'istituto nei limiti delle disponibilità, in relazione alle funzioni esplicate.
Analoga concessione può essere fatta al personale del ruolo di sorveglianza con qualifica non inferiore a quella di primo aiutante.
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