Art. 7

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539

In vigore dal 3 set 1966
Ai mutilati ed invalidi civili occupanti a norma della presente legge presso privati datori di lavoro deve essere usato il normale trattamento economico e giuridico. Essi possono essere licenziati quando l'ispettorato del lavoro sentita la Commissione provinciale sanitaria di cui al primo comma dell' accerti, su richiesta dell'imprenditore, la perdita di ogni capacità lavorati va o aggravamenti di invalidità tali da determinare pregiudizio alla salute ed alla incolumità delle persone nonchè alla sicurezza degli impianti. L'accertamento di cui sopra deve essere immediatamente notificato al lavoratore ed all'impresa interessati ed il relativo atto può essere, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione, impugnato con ricorso avente effetto sospensivo del licenziamento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale il quale decide, entro trenta giorni, sentito il parere della Commissione sanitaria regionale competente per territorio .
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