Art. 8
LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539
In vigore dal 27 nov 1962
Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i privati datori di lavoro tenuti all'assunzione dei mutilati ed invalidi civili debbono presentare all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio una dichiarazione dalla quale risulti:
1) il numero complessivo del personale dipendente, diviso per stabilimento, per sesso e per categoria, professionale e distinto tra personale già in forza all'inizio del semestre considerato e personale assunto nel corso del semestre in questione;
2) il numero, le generalità, la qualifica professionale e la data di assunzione dei mutilati ed invalidi civili occupati.
I privati datori di lavoro che svolgano la propria attività in più province sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma precedente distintamente della massima occupazione e, complessivamente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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