Art. 3
LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539
In vigore dal 27 nov 1962
Hanno diritto ad essere assunti al lavoro, agli effetti della presente legge, coloro che non avendo superato il 55° anno di età, siano affetti da minoranze fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, esclusi tutti i lavoratori invalidi che hanno già diritto al collocamento obbligatorio in virtù di precedenti leggi.
La disposizione precedente non si applica ai ciechi ed sordomuti, nonchè ai mutilati ed invalidi di civili che, a giudizio delle Commissioni di cui al successivo , abbiano perduto ogni capacità lavorativa o possano, per la natura e il grado della loro mutilazione o invalidità, riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.
Possono essere conteggiati nella percentuale di assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi civili che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano superato il 55° anno di età, ovvero abbiano conseguito un aumento della capacità lavorativa in misura superiore al limite previsto dal primo comma del presente articolo ai fini dell'assunzione al lavoro.
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