Art. 2
LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539
In vigore dal 27 nov 1962
Gli imprenditori possono assumere direttamente i mutilati e gli invalidi civili iscritti nei ruoli di cui al successivo , aventi una qualifica impiegatizia o una particolare specializzazione o qualificazione, oppure che siano in possesso di attestati di conseguita idoneità rilasciati dalle istituzioni scolastiche o dai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Gli imprenditori sono tenuti a dare comunicazione nominativa al competente Ufficio di collocamento dei lavoratori assunti direttamente, entro cinque giorni dall'assunzione.
Le assunzioni di mutilati e invalidi civili non aventi le qualifiche o gli attestati di cui al primo comma debbono essere effettuate tramite gli Uffici di collocamento e con richiesta numerica.
Gli Uffici di collocamento avvieranno i lavoratori richiesti numericamente in conformità dei criteri previsti dall'articolo 15, quarto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 261.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539#art-2