Art. 10
LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539
In vigore dal 27 nov 1962
Nelle contravvenzioni previste dall'articolo precedente il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo delle rispettive ammende, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.
Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma dell'articolo precedente l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e, in tal caso, non si tiene conto del limite massimo stabilito dal comma stesso.
Il versamento della somma fissata dall'Ispettorato del lavoro deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni da quello della relativa comunicazione, e, in caso contrario, ha luogo il procedimento penale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-10-05;1539#art-10