Art. 9

LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1539

In vigore dal 27 nov 1962
I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell' e dal precedente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000. Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto. Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1500 q lire a lire 3000, sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Le ammende previste dal presente articolo nonchè le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente oppure, in mancanza, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 261.
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