Art. 9
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
In vigore dal 18 set 1962
I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.
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