Art. 12
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
In vigore dal 27 apr 1989
Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1989, N. 141
Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:
centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.
È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.
Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.
È consentita una tolleranza di:
1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;
1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;
2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;
2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.
Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell' non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.
La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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