Art. 14
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
In vigore dal 27 ago 1974
Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354#art-14