Art. 7

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 7 apr 2026
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, adottato ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le caratteristiche analitiche e i requisiti qualitativi delle diverse tipologie di birra, nonchè le relative modalità di accertamento. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, è abrogato .
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