Art. 4
In vigore dal 25 ago 1998
((
1. È vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.
3. Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli .))
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l', comma 1, lettera a)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 dello stesso della L. 6 febbraio 1996, n. 52, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dall', primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354#art-4