Art. 4

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 25 ago 1998
1. È vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene. 2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue. 3. Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli .
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