Art. 8

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354

In vigore dal 18 set 1962
L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici. I serbatoi e la rete di distribuzione interna della acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo