Art. 8
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1354
In vigore dal 18 set 1962
L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.
I serbatoi e la rete di distribuzione interna della acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.
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