Art. 19
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
Gli impiegati del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza di cui all'annesso quadro III esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento.
Gli impiegati trasferiti nel ruolo di cui al precedente comma ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo avere espletato i compiti indicati nello stesso precedente comma per almeno 18 mesi e non potranno essere trasferiti nel ruolo di cui all'annesso quadro II se non dopo aver esplicato detti compiti per almeno quattro anni.
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