Art. 16

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Le funzioni corrispondenti alle qualifiche del coefficiente 670 nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella A) della Ragioneria generale dello Stato e dei coefficienti 670 e 500 del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato e dei coefficienti 271, 229, 202, 180 e 157 dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.
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