Art. 11

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della, Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragioneria provinciali dello Stato che rivestono le qualifiche di operatori tecnici aggiunti e di operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio. Nei concorsi per esami di ammissione ai ruoli di cui al precedente comma, il decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1157, n. 3, apposita prova pratica su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.
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