Art. 13
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
Gli operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti o ufficiali di ragioneria di 1ª classe ed agli applicati o ufficiali di ragioneria di 2ª classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di 1° archivista o di 1° ufficiale di ragioneria.
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