Art. 17
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle Ragionerie provinciali dello Stato, ferma rimanendo la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato del ruolo della carriera speciale direttiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.
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