Art. 22
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
Per la nomina alla, qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557, nonchè dell'ultimo comma dell' della presente legge.
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