Art. 23
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato che, abitualmente, esercitano le mansioni indicate nei precedenti sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di operatori tecnici di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto previste dai relativi nuovi ruoli.
I rimanenti impiegati dei ruoli predetti sono collocati con l'anzianità posseduta nelle altre corrispondenti qualifiche.
Il disposto dei precedenti commi si applica anche al personale inquadrato nei ruoli ivi indicati, ai sensi dei successivi .
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