Art. 14

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti disimpegnano, in conformità dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.
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