Art. 8
LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291
In vigore dal 1 set 1962
Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettorati generali:
Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi;
Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione.
Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-16;1291#art-8