Art. 8

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettorati generali: Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi; Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione. Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari.
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