Art. 6

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291

In vigore dal 1 set 1962
L'obbligo di denuncia stabilito dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati con qualifica di ispettore generale è deferito, per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.
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