Art. 5

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290

In vigore dal 1 set 1962
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente: "Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell' del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attività di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di residenza".
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