Art. 2

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290

In vigore dal 1 set 1962
All' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere: "e) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di età, ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo; f) la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilità agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova; g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente ; h) la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze; i) la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilità a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - già provvisto di pensione; l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonchè personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza; m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all' della legge n. 1240 del 9 novembre 1961; n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra; o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra".
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