Art. 1

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290

In vigore dal 1 set 1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli uffici provinciali del Tesoro organi periferici del Ministero del tesoro, assumono la denominazione di Direzioni provinciali del tesoro. Le Direzioni provinciali del tesoro in aggiunta ai compiti istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, provvedono: a) al rimborso a favore delle Amministrazioni provinciali delle rette manicomiali relative a dementi di guerra, pensionati, ricoverati in manicomio, dovute alle Amministrazioni stesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni; b) alla restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro. Per le restituzioni d'importo superiore a lire 5.000.000 occorre la preventiva autorizzazione della Direzione generale del tesoro; c) all'attribuzione a favore dei titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di prima categoria, gravanti sul bilancio dello Stato dell'assegno annuo, a titolo di integrazione, per i figli a carico, previsto dall' della legge 3 aprile 1958, n. 474; d) alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, corrisposti dal Ministero del tesoro, previsti dai decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 7 aprile 1918, n. 644, e successive modificazioni. Sono estese - in quanto applicabili - ai provvedimenti relativi alla materia oggetto del presente articolo le norme previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
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