Art. 3

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290

In vigore dal 1 set 1962
L' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente: "Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono: a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini; b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli; c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. È fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati".
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