Art. 7
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290
In vigore dal 1 set 1962
Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, sono autorizzate a disporre il pagamento, in via provvisoria degli assegni di aspettative per motivi di salute fino a contraria disposizione delle Amministrazioni da cui gli interessati dipendono.
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