Art. 9

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1290

In vigore dal 1 set 1962
Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto. Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, danno notizia all'Amministrazione interessata.
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