Art. 6
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336
In vigore dal 2 mag 1968
L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
"Gli immobili di cui all' sono esenti dalle imposte sul reddito dei terreni e sul reddito dei fabbricati e relative sovraimposte, nonchè dalla imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.
L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa.
Per i trasferimenti degli immobili indicati nel primo comma, autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria. I trasferimenti di cui sopra derivanti da liberalità o da successione sono esenti dall'imposta sul valore netto globale, da quella di registro e successione e dalla imposta ipotecaria. Anche queste ultime esenzioni sono subordinate al rilascio di una dichiarazione della soprintendenza ai monumenti che attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della soprintendenza stessa"
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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