Art. 1
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336
In vigore dal 2 set 1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre
1976. Nessun contributo obbligatorio è dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell' della legge stessa.
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Prourn:nir:stato:legge:1962-08-05;1336#art-1