Art. 5

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336

In vigore dal 26 set 1962
All'articolo 22 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è aggiunto il seguente comma: "Per i mutui non superiori a lire 5 milioni l'iscrizione ipotecaria di cui al comma precedente può essere sostituita da altra garanzia reale o da fidejussione prestata da un istituto di credito".
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