Art. 2

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336

In vigore dal 2 set 1970
L' della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato: "Il Consiglio di amministrazione è composto: a) dal presidente del Consorzio; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vice-presidente; c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; e) da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell' e designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo; f) dai soprintendenti ai monumenti e dai soprintendenti alle gallerie per le province di cui all' ; g) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell', designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro".
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