Art. 7
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336
In vigore dal 26 set 1962
L'articolo 30 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
"Possono essere addetti a prestare servizio presso l'Ente per le Ville Venete non più di sei impiegati statali di ruolo così distribuiti:
un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
un impiegato di carriera direttiva o di concetto appartenente a un ruolo di architetti, ingegneri o geometri;
un impiegato di carriera di concetto appartenente a un ruolo di ragioneria;
due impiegati di carriera esecutiva;
un impiegato di carriera ausiliaria.
Il personale di cui al presente articolo è collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 agosto 1962
SEGNI
FANFANI - GUI - TREMELLONI - TRABUCCHI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-08-05;1336#art-7