Art. 4
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1336
In vigore dal 26 set 1962
L'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:
"Su richiesta del proprietario che si assume di fare i lavori di cui all'articolo 19 il Consorzio può concedere mutui ipotecari ammortizzabili in un periodo di tempo non inferiore a cinque anni nè superiore a venti. Al recupero delle quote di ammortamento maturate dopo la cessazione dell'Ente provvede il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
Il Comitato esecutivo può disporre che l'Ente conceda in tutto o in parte un abbuono sugli interessi, avuto riguardo alle condizioni economiche del proprietario ed al reddito che ritrae dalla villa.
Qualora le condizioni del proprietario siano particolarmente disagiate, il Comitato esecutivo può concedere, a titolo di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 25 per cento della somma capitale.
Al proprietario che, trovandosi nelle condizioni previste dal comma precedente, esegua, senza beneficiare del mutuo, i lavori di consolidamento e restauro prescritti dalla competente Soprintendenza può essere concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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