Art. 30

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 16 set 2010
Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall' e dall', è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza . . . . Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.
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