Art. 30
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257
In vigore dal 16 set 2010
Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità
Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall' e dall', è ammesso ricorso giurisdizionale
alla Corte di appello di Torino
che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza
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Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale
alla Corte di appello di Torino
che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente.
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