Art. 28

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 25 ago 1962
Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consigliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e dive esser notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.
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