Art. 24

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 16 set 2010
Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale e della Corte di appello . Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino , quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
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