Art. 27
LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257
In vigore dal 25 ago 1962
Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità
Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti , è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.
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