Art. 32

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 25 ago 1962
Ricorrenti Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonchè i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.
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