Art. 33

LEGGE 5 agosto 1962, n. 1257

In vigore dal 16 set 2010
Norme sui ricorsi Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'articolo 40 della legge citata. I ricorsi giurisdizionali . . . alla Corte di appello di Torino sospendono di dritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.
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