Art. 8

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
I mutui concessi dagli Istituti di previdenza a Comuni e Province, in mancanza delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni, possono essere garantiti con delegazioni su tributi comunali o provinciali esigibili con le norme e i privilegi delle imposte dirette, nel limite dei quattro quinti dell'introito netto medio dell'ultimo triennio, escluse le eventuali supercontribuzioni. Alla riscossione delle annualità garantite con le delegazioni di cui sopra sono estesi le norme ed i privilegi delle imposte dirette.
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